Ci sono 2 situazioni in cui si rende necessario l’utilizzo di questa funzionalità:
- Quando si emettono fatture ad enti statali la legge consente di pagare l’IVA relativa al momento dell’incasso del corrispettivo. Ciò è possibile attraverso l’emissione di una fattura in sospensione di imposta.
- Se si adotta la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (Art. 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito conmodificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: vedi circolare n. 44/E del 26 novembre 2012)
La differenza a livello operativo è che nel 1° caso si dovranno gestire solo alcune fatture di vendita mentre nel 2° caso tutte le fatture sia di acquisto che di vendita saranno automaticamente “sospese” e conteggiate solo nel mese di incasso o pagamento: la circolare citata precedentemente elenca le eccezioni e le regole da seguire.
Solo nel 2° caso sarà necessario nelle impostazioni contabili indicare che si è optato per il regime di cassa: in questo modo ogni fattura di acquisto e di vendita verrà automaticamente contrassegnata con “Iva in sospensione”
La maschera permette di interrogare i registri iva, per data, visualizzando o meno i movimenti sospesi per:
- impostare (o rimuovere) la sospensione
- registrare l’incasso o il pagamento (anche parziale) in modo che in tale data l’IVA di quel documento diventerà esigibile.
Per indicare l’Iva in sospensione relativa ad una fattura spuntare il campo “InSosp”: nella liquidazione Iva del periodo la fattura non verrà conteggiata.
Al momento dell’incasso indicare la data e l’importo incassato facendo doppio click nel campo “Incassato €”, senza togliere il flag dal campo “InSosp”: si aprirà una maschera dove sarà possibile imputare gli estremi dell’incasso (o pagamento)
In questo modo la fattura (o parte di essa) verrà conteggiata nella liquidazione Iva del mese/trimestre in cui è compresa la data di incasso/pagamento.
Sulla destra della maschera è presente un tasto per la stampa riepilogativa dei movimenti in sospensione.
L’altro comando, bacchetta magica, serve per effettuare un controllo sui documenti “sospesi” da molto tempo che per legge devono comunque essere liquidati entro un anno: a questi viene automaticamente registrato l’incasso fittizio ai fini “IVA per cassa” a 365 dalla data del documento (non dalla data di registrazione).
I movimenti sospesi o liquidati sono evidenziati nella stampa dei registri iva e della liquidazione Iva periodica nel momento in cui vengono sospesi (e non sono conteggiati) e quando vengono conteggiati (in base alla data di incasso/pagamento della fattura).