Ci sono 2 situazioni in cui si rende necessario l’utilizzo di questa funzionalità:
- Quando si emettono fatture ad enti statali la legge consente di pagare l’IVA relativa al momento dell’incasso del corrispettivo. Ciò è possibile attraverso l’emissione di una fattura in sospensione di imposta.
- Se si adotta la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (Art. 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: vedi circolare n. 44/E del 26 novembre 2012)
La differenza a livello operativo è che nel 1° caso si dovranno gestire solo alcune fatture di vendita mentre nel 2° caso tutte le fatture sia di acquisto che di vendita saranno automaticamente “sospese” e conteggiate solo nel mese di incasso o pagamento: la circolare citata precedentemente elenca le eccezioni e le regole da seguire.
Solo nel 2° caso sarà necessario nelle impostazioni contabili indicare che si è optato per il regime di cassa: in questo modo ogni fattura di acquisto e di vendita verrà automaticamente contrassegnata con “Iva in sospensione”