Nuovi Obblighi Pubblicitari/Informativi delle società. (Art. 42, legge n. 88/2009)

L’art. 2250 del Codice Civile integrato dalla Legge 88 dd. 7/07/2009 prevede l’obbligo di riportare negli atti e nella corrispondenza delle società una serie di informazioni.

Queste informazioni vanno riportate per esempio in:

  1. fatture
  2. ordini
  3. contratti
  4. lettere

 Ma anche nel sito internet aziendale (solo per le società di capitali)

Ecco i dati obbligatori per ogni tipo di società:

 

Società di persone
(Ss, Snc e Sas)

Società di capitali
(SpA, Sapa e Srl)
Sede della società X X
L’ufficio del Registro delle Imprese dove la società è iscritta X X
il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincide con codice fiscale) X X
il numero R.E.A. X X
lo stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società X X
il capitale sociale versato e quello che risulta esistente all’ultimo bilancio approvato  

X

eventuale sussistenza di un socio unico (società uni personale)   X
(No Sapa)

E’ prevista una sanzione a carico dell’organo amministrativo (amministratore unico, consiglieri di amministrazione) da € 206 ad € 2.065.


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